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Roma, 29 marzo 2017
Circolare n. 69/2017
Oggetto: Dogane – Depositi Iva – Esenzione
dalla garanzia per l’estrazione dei beni – Dichiarazione di sussistenza dei
requisiti di affidabilità – Provvedimento Agenzia Entrate n.57215 del
24.3.2017.
Com’è
noto, dal prossimo 1 aprile l’estrazione dai depositi Iva dei beni in import
potrà continuare ad avvenire senza il materiale versamento dell’Iva solo previa
prestazione di idonea garanzia (articolo 4 comma 7 del DL n.193/2016).
La
garanzia non sarà dovuta dai soggetti AEO, da quelli
cui sia stata riconosciuta la notoria solvibilità ex art.90 del TULD, nonché dai soggetti che siano regolari ai fini Iva nel
triennio precedente all’operazione di estrazione (DM 23.3.2017).
Il provvedimento
in oggetto contiene il modello con cui i soggetti che hanno il requisito della regolarità
Iva possono dichiararne la sussistenza.
In
particolare la dichiarazione di regolarità riguarda i seguenti aspetti:
·
presentazione della dichiarazione
Iva nei tre periodi d’imposta antecedenti l’operazione di estrazione;
·
esecuzione dei versamenti Iva
in base alle ultime tre dichiarazioni annuali presentate alla data
dell’operazione di estrazione;
·
assenza di avviso di rettifica o di
accertamento definitivo per il quale non è stato eseguito il pagamento delle
somme dovute, per violazioni relative all’emissione o all’utilizzo di fatture
per operazioni inesistenti, notificati nel periodo d’imposta in corso ovvero
nei tre antecedenti l’operazione di estrazione;
·
assenza della formale conoscenza dell’inizio
di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena su richiesta
delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, a carico
del legale rappresentante o del titolare della ditta individuale, per uno dei
delitti previsti dagli articoli 2, 3, 5, 8, 10, 10-ter, 10-quater e 11 del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74, e dall’articolo 216 del regio decreto
16 marzo 1942, n.267.
La
dichiarazione deve essere consegnata dal dichiarante al gestore del deposito
Iva che la trasmette tramite posta elettronica certificata alla Direzione
Regionale dell’Agenzia delle Entrate competenti sulla base del proprio
domicilio fiscale (per Trento e Bolzano alle relative Direzioni Provinciali).
La dichiarazione si considera presentata alla data risultante dalla ricevuta di
avvenuta consegnata. Gli indirizzi Pec delle Direzioni Regionali sono allegati
alle istruzioni del modello di dichiarazione.
E’
bene sottolineare che la garanzia non è dovuta anche nei casi in cui il soggetto
che estrae i beni coincide con quello che ha introdotto i beni in deposito:
tale soggetto, infatti, avrà già versato la garanzia per l’introduzione dei
beni in deposito (ai sensi del comma 4 lettera b dell’articolo 50 bis del DL
n.331/93), ovvero essendo AEO o avendo la notoria
solvibilità ex art.90 sarà esonerato dall’obbligo di garanzia sia
all’introduzione che all’estrazione. Per questi casi lo svincolo della garanzia
avviene al momento dell’estrazione, secondo la procedura già in essere (il
soggetto che estrae presenta copia dei registri contabili con l’annotazione
dell’autofattura, nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la
veridicità delle registrazioni), essendo il soggetto tracciato nelle banche
dati delle Agenzie fiscali.
Daniela Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re n.62/2017
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